STATUTO DEL DISTRETTO

Art. 1. Costituzione e sede.

E’ costituita, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, l’Associazione denominata: “Distretto del cibo della Marca Trevigiana”, d’ora in poi “Associazione” o “Distretto”.

L’Associazione ha la propria sede legale nel Comune di Pieve di Soligo (TV) e sede operativa nel medesimo Comune.

Potranno essere istituite o soppresse, con delibera dell’Assemblea dei soci, sedi operative e rappresentanze.

Art. 2. Scopo, finalità e durata.

L’Associazione persegue lo scopo di costituire un Distretto del cibo ai sensi della Legge 205 del 27.12.2017, del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero dello sviluppo economico del 22.07.2019 e della Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1863 del 17.12.2019 nel territorio della Marca Trevigiana.

Il Distretto del cibo della Marca Trevigiana non ha scopo di lucro e persegue le seguenti finalità:

  • creare uno strumento innovativo di governance pubblico-privata di un sistema unitario per la promozione dei prodotti tipici di qualità della Marca Trevigiana;
  • promuove lo sviluppo territoriale;
  • favorisce l’integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale;
  • diminuisce l’impatto ambientale delle produzioni;
  • ridurre lo spreco alimentare;
  • salvaguarda il territorio e il paesaggio rurale attraverso le attività agricole e agroalimentari.

L’Associazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell’ambito della Regione del Veneto, può operare al di fuori del territorio del Veneto solo in via eccezionale e/o occasionale.

L’Associazione ha durata sino al 31 dicembre 2050 salvo proroga.

Art. 3. Attività.

Il Distretto svolgerà con modalità coordinata le seguenti attività:

  • valorizzare l’identità comune e riconoscibile delle produzioni di eccellenza tramite il rafforzamento della politica di filiera agricola e agroalimentare;
  • governance di un sistema unitario per la promozione dei prodotti tipici di qualità della Marca Trevigiana;
  • promozione dell’immagine e delle attività del distretto con l’utilizzo di una piattaforma comune di informazione e comunicazione sul web;
  • integrazione e promozione congiunta dei prodotti del distretto;
  • favorire la vendita diretta e l’accoglienza di qualità in azienda anche con apposito disciplinare;
  • diminuire l’impatto ambientale delle produzioni, salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale attraverso le attivita’ agricole e agroalimentari;
  • promuovere il rispetto della legalità, dell’etica e della responsabilità sociale nei soggetti aderenti al distretto;
  • individuare possibili misure di finanziamento su fondi strutturali che possano utilmente contribuire allo sviluppo del distretto;
  • motivare i partecipanti alla partecipazione al distretto e stimolarli alla partecipazione illustrando i vantaggi specifici dell’adesione ad una rete che utilizza un marchio comune per la promozione del territorio in ambito locale, nazionale ed internazionale;
  • istituire e/o acquisire marchi d’area, di qualità, di tutela della salute dei consumatori e della professionalità dei produttori locali e ne cura la gestione secondo apposito regolamento;
  • altre attività connesse e complementari alle precedenti.

Art. 4. Soci.

Possono aderire alla Associazione:

  • Organizzazioni di rappresentanza agricole ed agroindustriali.
  • Organizzazioni di produttori e loro associazioni riconosciute ai sensi della regolamentazione comunitaria con sede legale in Veneto.
  • Consorzi di tutela riconosciuti (art. 14, L. 526/1999 e art. 41, L. 238/2016) e loro associazioni.
  • Gruppi di azione locale.
  • Imprese agricole singole ed associate, iscritte alla C.C.I.A.A.
  • Imprese di trasformazione, commercializzazione e distribuzione dei prodotti agricoli ed agroalimentari.
  • Enti locali.
  • Enti di ricerca e università.
  • Enti e associazioni pubblici e privati, consorzi, fondazioni, aziende speciali, società a partecipazione pubblica, enti economici regionali che svolgono attività nell’ambito della promozione, della ricerca e dell’innovazione finalizzate allo sviluppo del sistema produttivo primario.
  • Imprese dell’indotto correlate alle finalità ed al Piano di attività.

Tutti i soci devono avere sede legale od operativa nel territorio del distretto, ad eccezione degli enti di ricerca e delle università.

Tutti i soci hanno diritto a: 

  • partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione; 
  • candidarsi per ricoprire le cariche associative; 
  • partecipare alle Assemblee con diritto di voto. 

Tutti i soci hanno i seguenti obblighi: 

  • osservare lo Statuto nonché l’eventuale regolamento di attuazione e le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
  • collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative; 
  • astenersi dall’intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell’Associazione; 
  • pagare la quota associativa con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo. 

Tutti i soci devono accettare e rispettare gli obblighi imposti dallo statuto e la loro attività deve rientrare nell’ambito delle finalità sociali.

Chiunque voglia aderire all’Associazione deve: 

  • presentare domanda scritta, sulla quale decide il Consiglio Direttivo a maggioranza; 
  • versare la quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo. 

La disciplina delle modalità di richiesta di adesione ovvero di rinnovo potrà essere regolamentata con apposito regolamento da predisporsi a cura del Consiglio Direttivo e approvato dall’Assemblea.

Il socio può recedere in qualunque momento inoltrando la comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC (Posta Elettronica Certificata) al Consiglio direttivo. Il recesso avrà effetto dall’esercizio successivo. 

Decade dal diritto di far parte del Distretto il socio che: 

  • abbia perduto taluno dei requisiti essenziali di adesione; 
  • abbia ceduto a qualsiasi titolo il possesso o la proprietà dell’azienda; 
  • si trovi in una situazione di assoluta incompatibilità rispetto agli scopi del presente statuto e regolamento interno. 

Può essere escluso dal Distretto il socio che: 

  • sia gravemente inadempiente degli obblighi associativi; 
  • abbia commesso gravi violazioni del presente statuto, dei regolamenti interni e delle delibere degli organi consortili; 
  • senza giustificato motivo, si renda moroso delle quote e dei contributi dovuti, nonostante le diffide e i tempi concessi, ovvero decorsi tre mesi dalla seconda ed ultima diffida, e comunque non più di un anno per il rientro. 
  • sia stato condannato per reati dolosi con sentenza definitiva; 
  • svolga attività in concorrenza o in contrasto con gli interessi associativi. 

L’esclusione non solleva dagli obblighi assunti e dalle sanzioni amministrative e pecuniarie comminate anche per effetto dell’esclusione.

L’esclusione di un socio è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 5. Caratteristiche relative ai requisiti soggettivi delle “imprese agricole e alle imprese di trasformazione, commercializzazione e distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari” partecipanti al Distretto.

Possono aderire al Distretto le Imprese agricole singole ed associate, iscritte alla C.C.I.A.A, le imprese di trasformazione, commercializzazione e distribuzione dei prodotti agricoli ed agroalimentari che soddisfano i seguenti requisiti/impegni:

  1. Produzione e/o commercializzazione di almeno uno dei prodotti inseriti nel paniere del Distretto.
  2. Imprese con programmi aziendali che prevedono lo sviluppo e/o il consolidamento della vendita diretta e dell’accoglienza in azienda.
  3. Impegno ad utilizzare prodotti dell’area del distretto. 
  4. Impegno a sottoscrivere un codice etico con impegni di responsabilità sociale, ambientale e di salvaguardia del territorio e del paesaggio rurale attraverso le attività agricole e agroalimentari e a contribuire a ridurre lo spreco alimentare 
  5. Approvazione della proposta di Statuto del costituendo Distretto

Le domande di adesione saranno valutate in sede di costituzione dal soggetto proponente e successivamente dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.

Art. 6. Organi dell’Associazione.

Gli organi dell’Associazione sono:

  • Assemblea Generale;
  • Consiglio Direttivo;
  • Presidente;
  • Il Revisore dei Conti.

Art. 7. Assemblea Generale.

L’Assemblea generale dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione cui hanno diritto di partecipare e votare tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale.

Il voto è individuale e può essere delegato ad un altro membro. Ciascun membro non può avere più di dieci deleghe di voto.

L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta:

  • almeno un decimo dei soci ne faccia richiesta scritta e motivata;
  • il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario con delibera adottata a maggioranza dei suoi membri;

L’Assemblea deve essere convocata dal Presidente dell’Associazione con modalità tali da garantirne la conoscenza personale e diretta da parte dei soci. La convocazione dell’Assemblea deve effettuarsi con avviso scritto, da inviarsi almeno 10 giorni prima della data della riunione a mezzo posta ordinaria o raccomandata, posta elettronica ordinaria o certificata, fax o telegramma contenente l’ordine del giorno, la data e il luogo della convocazione.

L’Assemblea è valida, in prima convocazione, quando sia presente, almeno la metà degli associati e delibera a maggioranza dei votanti presenti.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e l’Assemblea delibera a maggioranza degli intervenuti.

L’Assemblea in seconda convocazione potrà essere convocata anche nello stesso giorno della prima.

Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente più anziano di età.

Le modalità di votazione sono di volta in volta stabilite dall’Assemblea.

Art. 8. Attribuzioni dell’Assemblea.

Spetta all’Assemblea:

  • eleggere il Consiglio Direttivo, il Presidente e il Vice Presidente;
  • eleggere il Revisore Unico dei Conti;
  • procede all’esame ed alla approvazione del bilancio consuntivo e del preventivo di spesa della Associazione;
  • deliberare le linee di indirizzo dell’Associazione;
  • delibera gli eventuali compensi agli organi statutari;
  • ratificare i regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
  • deliberare le modifiche allo Statuto e lo scioglimento dell’Associazione;
  • discutere e deliberare sugli argomenti che hanno determinato la convocazione straordinaria.

Art. 9. Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione è nominato dall’Assemblea ed è composto da un minimo di undici membri ad un massimo di quindici membri.

Il Consiglio Direttivo dovrà comunque essere composto, nel rispetto in particolare:

  • del requisito richiesto dalla Delibera della giunta Regionale del Veneto n. 1863 del 17 dicembre 2019, in base al quale, a livello decisionale, né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49% (quarantanove per cento) degli aventi diritto al voto;
  • della appartenenza degli amministratori ad entrambi i generi (maschile e femminile) secondo quanto previsto dalla legge 120/2011 e dal relativo regolamento attuativo di cui al DPR n. 251/2012. La quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad almeno un quinto dei componenti dell’organo.

Nell’ambito del numero di consiglieri determinato dall’assemblea dei soci, ai soci promotori (G.A.L. dell’Alta Marca Trevigiana soc. cons. a r.l., Confagricoltura Treviso, Confcooperative Belluno e Treviso, Confederazione Italiana Agricoltura Treviso, Federazione Provinciale Coldiretti Treviso) in persona del loro rispettivo legale rappresentante pro tempore, spetta la nomina di 1 (uno) membro ciascuno. La dichiarazione di nomina è fatta nella stessa seduta assembleare. 

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritiene opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei sui componenti.

La convocazione del Consiglio Direttivo è fatta mediante avviso scritto, da inviarsi almeno 5 giorni prima della data della riunione mezzo posta ordinaria o raccomandata, posta elettronica ordinaria o certificata, fax o telegramma contenente l’ordine del giorno, la data e il luogo della convocazione.

In caso di urgenza il predetto termine potrà essere ridotto a tre giorni.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio-conferenza o audio videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

  1. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il soggetto verbalizzante che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
  2. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
  4. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei membri eletti.

Il Consiglio Direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il verbale dell’adunanza è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 10. Attribuzioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo, organo di amministrazione ordinaria e straordinaria, svolge tutti compiti inerenti a tale funzione.

Spetta inoltre al Consiglio Direttivo:

  • deliberare il programma e le attività della Associazione nel rispetto delle linee di indirizzo approvate dall’Assemblea;
  • definire le strategie e le iniziative, in particolare di carattere economico, volte a raggiungere le finalità dell’Associazione;
  • promuove le relazioni le iniziative e il confronto con le Istituzioni pubbliche gli Enti di varia natura;
  • predispone il bilancio consuntivo e il preventivo di spesa dell’Associazione;
  • stabilire la data di convocazione dell’Assemblea;
  • determinare la quota annuale di adesione all’Associazione;
  • elabora le proposte di regolamento interno che dovranno essere ratificate dall’Assemblea;
  • deliberare la partecipazione ad enti o società.

Art. 11. Il Presidente.

Il Presidente dell’Associazione è eletto dall’Assemblea.

Il Presidente resta in carica 3 anni ed è rieleggibile una sola volta.

Il Presidente ha compiti di impulso e di coordinamento dell’attività dell’Associazione, presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la firma sociale e la rappresentanza legale di fronte ai terzi e in giudizio.

Egli può rilasciare mandati generali e speciali.

Il Presidente cessa dalla carica in caso di dimissioni, revoca del mandato o sopravvenuta incompatibilità ai sensi del Presente Statuto.

In caso di dimissioni o cessazione a qualsiasi titolo del Presidente, l’incarico viene assunto dal Vice Presidente che ne assume le funzioni con l’obbligo di convocare senza indugio l’Assemblea per l’elezione del nuovo Presidente.

Art. 12. Revisore dei Conti.

Il Revisore dei conti è eletto dall’Assemblea dei Soci, dura in carica tre anni e può essere riconfermato. Può intervenire alle sedute dell’Assemblea dei Soci e a quelle del Consiglio Direttivo. Il Revisore dei Conti esercita la vigilanza sull’amministrazione dell’Associazione in analogia a quanto previsto dall’art. 2403e seguenti del Codice Civile. Il Revisore dei Conti deve essere un soggetto iscritto al Registro dei revisori legali, in applicazione del D. Lgs. n. 39/2010.

In particolare il Revisore ha il compito di controllare, almeno trimestralmente la gestione amministrativo/contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci, redigere una relazione di accompagnamento agli stessi.

Art. 13. Patrimonio.

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

  • dal fondo di dotazione iniziale indicato nell’atto costitutivo, che ammonta ad Euro 22.700,00 (Euro ventiduemilasettecento), di cui Euro 20.000,00 (Euro ventimila) destinato a fondo patrimoniale di garanzia, indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l’Ente.
  • contributi di enti pubblici o privati e da ogni altro provento previsto dalle leggi vigenti;
  • finanziamenti e contributi comunitari, nazionali, regionali;
  • dai beni mobili o immobili che per acquisto, lascito, donazione o a qualsiasi altro titolo, vengano in proprietà dell’Associazione.

L’Associazione non può distribuire in alcun modo, diretto o indiretto, utili o avanzo di gestione, nonché fondi riserve o capitali, durante la vita dell’Associazione a meno che la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla legge.

Eventuali utili o avanzi di gestione saranno destinati al patrimonio dell’Associazione o allo svolgimento dell’attività statutaria.

Art. 14. Risorse economiche.

L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento da:

  • contributi versati in sede di costituzione;
  • quote associative annuali;
  • contributi degli aderenti e/o di privati;
  • contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;
  • contributi di organismi internazionali;
  • rimborsi derivanti da convenzioni.

Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell’associazione.

Art. 15. Bilancio d’esercizio.

L’esercizio sociale dell’Associazione ha inizio il l° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo d’esercizio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti e le spese effettuate, e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea Soci entro il mese di aprile.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo, che deve contenere le previsioni di entrata e di spesa, e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei Soci entro il 31 ottobre di ogni anno. E’ altresì nella facoltà del Consiglio Direttivo redigere bilanci pluriennali.

E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione ai Soci, nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 16. Marchio del Distretto.

Il Distretto del cibo della Marca Trevigiana può dotarsi di un marchio con connotazione di territorialità del Distretto e metterlo a disposizione dei soci che ne facciano richiesta. Il marchio del Distretto (marchio a ombrello) potrà avere anche l’accostamento di marchi d’area dei diversi ambiti territoriali della Marca Trevigiana.

Le modalità di concessione e utilizzo sono stabilite da un apposito protocollo d’uso del marchio.

Art. 17. Liquidazione e devoluzione del patrimonio.

Lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio vengono disposti con deliberazione dell’Assemblea straordinaria approvata con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre/quarti) dei Soci.

L’eventuale patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione effettuata secondo quanto stabilito dalle disposizioni di attuazione del codice civile (artt. 11 e segg.), sarà devoluto ad altri Enti/Istituti aventi finalità uguali o analoghe, operanti nel territorio.

Art. 18. Disposizioni generali.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile, e delle altre leggi in materia.